Articolo 77 e le modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo

Home Normativa Dlgs 106/2009 Articolo 77 e le modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo

(Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 122, comma 1, del decreto, le parole: “Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2” sono sostituite dalle seguenti: “Nei lavori in quota” e le parole: “al punto 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3”.

Concetto chiave dell’articolo

Le modifiche applicate all’articolo 122 del decreto legislativo per i lavori e il rischio cadute dall’alto nei lavori svolti ad un’altezza superiore ai 2 metri.

Concetto chiave dell’articolo

L’articolo 119 del D.Lgs. 81/08 si occupa degli scavi di pozzi e trincee, con diverse disposizioni a seconda della profondità dello scavo.