Art. 115 relativo ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Home Normativa Dlgs 81/2008 Art. 115 relativo ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
(alinea così modificato dall’articolo 72 del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.

2. (comma abrogato dall’articolo 72 del d.lgs. n. 106 del 2009)

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
(comma così modificato dall’articolo 72 del d.lgs. n. 106 del 2009)

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Concetto chiave dell’articolo

La sicurezza sul lavoro in relazione al rischio caduta dall’alto, cosa fare e cosa prevede la normativa in merito a sistemi di protezione obbligatori e altri dispositivi e precauzioni necessarie.