Art. 117 Lavori in prossimità di parti attive

Home Normativa Dlgs 81/2008 Art. 117 Lavori in prossimità di parti attive

Art. 117. Lavori in prossimità di parti attive

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori
in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari sidebbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le  norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento,
ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.

Concetto chiave dell’articolo

La normativa e in merito ai  sistemi di accesso e lavori in prossimità di parti attive, presuppone la verifica e la messa in protezione delle parti applicando precauzioni come il posizionamento degli ostacoli rigidi per evitare l’avvicinamento e favorire la distanza di sicurezza.