1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII.
Concetto chiave dell’articolo
In seguito ad un’attenta valutazione del rischio, è necessario provvedere ad installare per i lavori ad alta quota ponteggi e impalcature per la protezione del personale e per evitare la caduta di oggetti.