Articolo 126 Parapetti

Home Normativa Dlgs 81/2008 Articolo 126 Parapetti

Art. 126. (Parapetti)

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Concetto chiave dell’articolo

Per la sicurezza sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota nelle imprese edili tutte le impalcature e i passaggi posti a più di 2 metri di altezza devono essere dotati di parapetto.