Art. 56 (Sanzioni per il preposto)
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
Concetto chiave dell’articolo
Sanzioni previste per il preposto in caso di violazioni dell’art. 19 comma 1 lettere: a) vigilanza sull’osservanza degli obblighi di legge e della sicurezza sul lavoro; b) verifica dell’accesso a zone pericolose solo per lavoratori adeguatamente formati; c) richiesta di osservare le misure per il controllo delle situazioni di rischio; d) informazione dei lavoratori esposti a rischio grave; e) evitare di chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in situazioni rischiose f) segnalazione delle deficienze di materiali e attrezzature; g)frequentare corsi per preposto.