Articolo 61 Esercizio dei diritti della persona offesa

Home Normativa Dlgs 81/2008 Articolo 61 Esercizio dei diritti della persona offesa

Art. 61 – Esercizio dei diritti della persona offesa

1. In caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto é commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all’INAIL ed all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Concetto chiave dell’articolo

La procedura adottata dal pubblico ministero in caso di azione legale per omicidio colposo o lesioni gravi legati a fatti avvenuti sul luogo di lavoro, la comunicazione a INAIL ed all’IPSEMA.