Art. 65. (Locali sotterranei o semisotterranei)
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.58
Concetto chiave dell’articolo:
In caso venga autorizzato in deroga alle disposizioni l’utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei per l’attività lavorativa, è responsabilità del datore di lavoro assicurare le condizioni essenziali ed idonne per svolgere l’attività. Il datore di lavoro, dovrà quindi, in base ai processi di valutazione dei rischi, garantire una corretta aerazione dei locali, un’illuminazione idonea a svolgere le operazioni nel rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro e garantire l’assenza di processi di lavorazione connessi all’emissione di gas nocivi e infiammabili.