Art. 67 – Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
Entro trenta giorni dalla data di notifica, l’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.
3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove é prevista la presenza di più di tre lavoratori.
4. La notifica di cui al presente articolo é valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all’articolo 53, comma 5.
Concetto chiave dell’articolo:
La costruzione di edifici o comunque locali adibiti ad accogliere lavorazioni industriali deve essere notificata all’organo di vigilanza competente affinchè questi possa poi effettuare la verifica degli impianti.