Articolo 85 – Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

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Art. 85 – Protezione di edifici

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le
attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di
cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all’allegato IX.

Concetto chiave dell’articolo

Fra gli obblighi del datore di lavoro c’è quello, per adeguarsi al Testo unico, di provvedere a che strutture e impianti siano protetti rispetto il rischio elettrico che inneschi atmosfere pericolose che sviluppino fughe di gas.