Articolo 74 Definizione di DPI (dispositivo protezione individuale)

Home Normativa Dlgs 81/2008 Articolo 74 Definizione di DPI (dispositivo protezione individuale)

Art. 74 -Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche’ ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Concetto chiave dell’articolo

L’articolo 74 del testo Unico sulla sicurezza sul lavoro elenca tutte le definizioni relative ai DPI, ovvero ai dispositivi di protezione individuale, defindneo cosa sono cosa e cosa non è considerato come DIP.