L’interpello n° 13 del 2015 riguarda l’applicazione dell’art. 37 del DLgs 81/08 sulla formazione sulla sicurezza sul lavoro dedicata ai dipendenti anche al medico competente. Il quesito è stato inoltrato dall’INPS e sottolinea il fatto che il medico competente, in base all’art. 38 DLgs 81/08, è tenuto già a una formazione continua sulla tematica per ottenere i crediti ECM, è pertanto già ampiamente formato sulle tematiche inerenti la sicurezza e la salute dei dipendenti.
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229(N) , e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”
La Commissione conferma tale ipotesi. Il medico competente, in virtù del ruolo che ricopre in azienda, possiede non solo le nozioni di base, ma ha sufficienti competenze per diventare docente sulla sicurezza sul lavoro, se in possesso dei requisiti richiesti dal DI 06/03/2013. Inoltre, secondo quanto configurato dal Testo Unico, il medico competente collabora con il datore i lavoro nell’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori. La formazione indicata dall’art. 37 ha lo scopo di fornire nozioni basilari e procedure indispensabili affinché i dipendenti possano prevenire i rischi a cui sono sottoposti. Tali conoscenze sono ampiamente acquisite dal medico competente, sia per il ruolo che riveste sia per il tipo di mansioni che ha in azienda. Pertanto la Commissione afferma che il medico competente dipendente è esonerato dalla formazione di base obbligatoria, qualora svolga tale funzione all’interno dell’azienda stessa.