L’interpello 15/2015 inoltrato dalla Regione Marche riguarda l’aggiornamento dell’RSPP nel rispetto di quanto indicato nell’Accordo Stato-Regioni del 26.01.2006.
In particolare l’istante chiede se l’RSPP che non abbia completato il 20% dell’aggiornamento entro il 14.02.2008 non sia più abilitato allo svolgimento delle sue funzioni, pur avendo completato successivamente tutte le ore di aggiornamento previste, oppure che tale impossibilità sia stata limitata al solo periodo nel quale ancora non era stato raggiunto il 20% di ore richiesto.
La Commissione specifica che per lo svolgimento della funzione di RSPP il Testo Unico (comma 2 art. 32 DLgs 81/08) è necessario seguire dei corsi di formazione, che rispettino le caratteristiche indicate dall’Accordo Stato-Regioni del 26.01.2006. Ulteriori indicazioni sono riportate nell’Accordo Stato-Regioni del 05.10.2006, nel quale vengono fornite le linee guida per l’interpretazione dell’Accordo del 26.01.2006.
Il punto 2.6 delle linee guida esplicita che
Punto 2.6 Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi
In coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d’aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, di cui al successivo punto 3. L’avvenuto aggiornamento deve essere registrato sul libretto formativo del cittadino di cui al decreto interministeriale (MLPS e MIUR) del 10 ottobre 2005, pubblicato su G.U. n° 256 del 3 novembre 2005, ove adottato, oppure documentato da idonea certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato l’aggiornamento.
È perciò necessario che gli RSPP abbiano effettuato l’aggiornamento della formazione entro il 14 febbraio 2008, nei casi, come quello in esame, in cui non sia stato rispettato tale obbligo si fa riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 25.07.2012
Pertanto, si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso. Il completamento dell’aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria “operatività”.
Il presente paragrafo, perciò, conferma che l’RSPP che non aveva completato il 20% della formazione entro il 14.02.2008 non poteva essere operativo, lo è tornato nel momento in cui ha portato a termine il percorso formativo previsto dalla legge.