L’interpello 16/2015 è stato inoltrato dall’Associazione Nazione Costruttori Edili (ANCE), la quale chiede di avere chiarimenti circa il ruolo e la formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, previsto dall’art. 136 del DLgs 81/08.
Per prima cosa vediamo la definizione di preposto che si può leggere all’art 2 comma 1 lettera e) del DLgs 81/08:
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
L’art. 19 del TU indica gli obblighi del preposto:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37
L’art. 136 ai commi 6 – 7 – 8
- Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
- La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
- la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- le condizioni di carico ammissibile;
- qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
- I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’ALLEGATO XXI.
Da tali riferimenti normativi si può desumere che il preposto non è una figura obbligatoria nei luoghi di lavoro, è il datore di lavoro che sceglie quando e se individuare uno o più lavoratori che ricoprano tale ruolo. Solitamente in aziende particolarmente complesse il datore di lavoro è portato a individuare un preposto, quando non può seguire in prima persona tutte le attività e controllare l’attuazione delle direttive. In alcuni casi previsti dalla legge (montaggio e smontaggio di opere provvisionali, demolizioni, montaggio/smontaggio ponteggi…) deve essere presente un soggetto preposto, che sia gerarchicamente superiore ai lavori che svolgono tali attività, e che può essere anche il datore di lavoro qualora sia in possesso dei requisiti di formazione.
Il preposto addetto alla sorveglianza dei ponteggi deve quindi seguire il corso di formazione per il preposto previsto dall’art. 37 e a questo aggiungere la formazione descritta nell’Allegato XXI.
Nel Testo Unico sono elencati anche altri casi in cui è necessaria la presenza di un preposto, che però non deve ricevere una formazione ulteriore rispetto a quella dell’art.37: costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di paratoia o cassone in cantieri temporanei o mobili e lavori di demolizione dei cantieri edili.