Lo scorso 2 novembre sono stati pubblicati i nuovi interpelli 2015 e tra gli argomenti affrontati l’interpello n. 9/2015 riguarda nello specifico l’aggiornamento del formatore-docente.
L’interpello 02/11/2015 n. 9/2015 “Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013” risponde a un quesito posto da Federcoordinatori
(Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e dei Coordinatori della Sicurezza) in cui veniva richiesto un chiarimento in merito alla formazione dei formatori sulla sicurezza sul lavoro. Nello specifico si faceva riferimento al termine ‘alternativamente’ utilizzato nel decreto interministeriale 6 marzo 2013 che tratta l’argomento in questione.
Nel decreto del 6 marzo 2013 è stabilito che:
“Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:
- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza. di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del digs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.”
L’interpello n.9/2015 pubblicato dal Ministero del Lavoro specifica che con il termine alternativamente il legislatore ha voluto comunicare la possibilità di scegliere liberamente il tipo di aggiornamento che il formatore vuole effettuare e che più si accorda con la propria attività (24 ore di formazione oppure 24 di docenza).