Criteri generali di sicurezza per la segnaletica stradale

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Con istanza di Interpello presentata da Federcoordinatori, pubblicata il 25 giugno 2015, sono stati richiesti dei chiarimenti in merito all’articolo 2 del decreto interministeriale del 4 marzo 2013, riguardante i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e opposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Nell’articolo 2 del citato decreto è stabilito che l’adozione e i criteri minimi di sicurezza sono a carico dei gestori delle infrastrutture, delle imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie che devono riportare quanto verificato all’interno di una documentazione. La questione riguarda la figura del Coordinatore per la Sicurezza che viene citato in minima parte, senza fare riferimento ai suoi compiti e senza specificare se sia compito del Responsabile dei lavori nominare un Coordinatore con incarico di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il decreto citato, come detto, ha lo scopo di individuare i criteri generali di sicurezza. Le attività previste nel comma 1 articolo 1 fanno riferimento ai principi relativi al segnalamento temporaneo. Per garantire la sicurezza di chi lavora in strada, il segnalamento temporaneo deve:

  • informare gli utenti
  • guidare gli utenti
  • convincere gli utenti a tenere uno specifico comportamento

Inoltre, l’articolo 91 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che “il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’Allegato XV“.

La Commissione stabilisce che il riferimento all’articolo 100 del Dlgs 81/08 non risulta inappropriato con il decreto citato, anche se non viene esplicitamente nominato il coordinatore per la sicurezza.

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