Applicazione art. 96 Dlgs 81/08 imprese familiari

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Tra gli Interpelli del 25 giugno 2015 pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene data applicazione dell’articolo 96 del Decreto Legislativo 81/08 alle imprese familiari.

L’articolo 96 fa parte del Titolo IV Cantieri temporanei o mobili. Cita:

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;
b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h).

Il datore di lavoro è tenuto ad accettare il piano di sicurezza e di coordinamento e ha l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza.

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