Con gli interpelli pubblicati il 25 giugno 2015 viene data risposta anche al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di sicurezza sul lavoro, quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri secondo quanto prevede l’articolo 12 del Decreto Legislativo 81/08.
Il quesito è il seguente:
se sia possibile per l’Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all’allegato.
I requisti per coloro che vogliono svolgere il ruolo di RSPP sono indicati nel Decreto Interministeriale di attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis del Dlgs 81/08, che individua nel possesso del diploma di scuola media superiore il requisito obbligatorio (insieme ad altri 6 che devono essere dimostrati dal docente).
Inoltre, con Decreto 6 marzo 2013 sono state individuate tre aree tematiche che identificano la qualificazione:
- area normativa/giuridica/organizzativa
- area rischi tecnici/igienico-sanitari
- area relazioni/comunicazioni
Con questa premessa, la risposta al quesito è la seguente: l’Ingegnere che vuole svolgere il ruolo di RSPP deve essere in grado di presentare i documenti che certificano i requisiti obbligatori indicati nel Dlgs 81/08 e nel Decreto 6 marzo 2013.