Consulenza sicurezza lavoro per le Associazioni sportive

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Anche la sicurezza sul lavoro per le associazioni sportive, come per tutte le associazioni no profit, viene disciplinata, in primis,  dal Dlgs.81/2008.
La prima definizione da prendere in considerazione al fine di comprendere il perché le associazioni sportive debbano rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro contenute nel Testo Unico, è quella inerente il “lavoratore”.

In generale possiamo dire che Dlgs.81/2008, Legge 27 dicembre 2002, Codice civile, Costituzione e normativa regionale sono gli strumenti essenziali per conoscere, a fondo, la normativa sulla sicurezza sul lavoro per le associazioni sportive. A cui si è di recente aggiunto il Decreto del Fare, Legge 69 del 2013.

Adeguamento alla normativa sicurezza lavoro

Come si è potuto constatare l’interpretazione delle norme per quanto concerne le associazioni sportive e la sicurezza sul lavoro è piuttosto complessa, non è possibile e non è auspicabile improvvisarsi esperti in materia. Adeguarsi a quanto detta la legge in fatto di sicurezza e salute sul lavoro può non essere così facile per chi si trova a gestire un’associazione sportiva, pertanto affidarsi a professionisti del settore è fondamentale al fine di:

  • Evitare multe salate
  • Rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro
  • Adeguarsi alla legge
  • Realizzare ambienti salubri e sicuri
  • Diventare competitivi ed efficienti

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Andiamo ora a esaminare i singoli strumenti della Legge.

Il volontario delle associazioni sportive = lavoratore

L’articolo 2 del Dlgs. 81/2008 definisce chiaramente chi è il lavoratore: “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione…”.
Di questo articolo dobbiamo sottolineare la frasecon o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione”.

Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica

La legge 27 dicembre 2002 n 289 nello specifico all’articolo 90 è la fonte principale inerente le associazioni sportive, tuttavia non viene fatta menzione di norme sulla sicurezza sul lavoro ad hoc per questo settore.
Proprio in assenza di specifici riferimenti viene maggiormente avvalorata  la tesi per cui è necessario che le associazioni sportive che vogliono essere in regola con quanto dispone la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori si adeguino al pari di altre associazioni.

Codice civile, articoli 2043 e 2051

Gli articoli 2043 e 2051 del codice civile facenti parte del Titolo IX “Dei fatti illeciti” sono stati così commentati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
…impongono al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità…”.

Le Associazioni sportive secondo la Costituzione

All’articolo 117 della Costituzione vengono menzionate le competenze delle Regioni.
Tra le competenze legislative delle Regione la Costituzione prevede anche quella in materia di ordinamento sportivo.
Pertanto le associazioni sportive che desiderano conoscere approfonditamente le norme inerenti la sicurezza sul lavoro specifiche per la propria attività sarebbe opportuno tenessero presenti anche la normativa regionale.

Le associazioni sportive nel Decreto del Fare

Il DLgs 81/2008, anche a seguito delle modifiche della Legge 89/2013, continua ad applicarsi a tutte le associazioni sportive che hanno lavoratori subordinati, comprendendo quindi l’obbligo della stesura del documento di valutazione rischi e gli altri adempimenti previsti per legge.

Le modifiche del Decreto del Fare riguardano i “soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto“.

In parole povere ai lavoratori (delle categorie rientrati nella definizione appena riportata) delle associazioni sportive si applicano le norme per i lavoratori autonomi (art. 21 DLgs 81/08).