Consulenza sicurezza sul lavoro nel volontariato

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Le associazioni di volontariato devono attenersi alle norme sulla sicurezza sul lavoro, in particolare al D.Lgs 106/09 che modifica il DLgs 81/08 limitando alcuni adempimenti contenuti nella prima versione del Testo Unico. In parole povere il DLgs 106/09 elimina dalla definizione di lavoratore il “volontario” (come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266) e il e il “volontario in Servizio Civile”, ciò comporta che per la sicurezza sul lavoro per il volontario vengano applicate le norme previste dall’art. 21 del TU dedicato ai lavoratori autonomi.
Rimangono soggetti alle regole del DLgs 81/08 i volontari delle cooperative sociali, i volontari della protezione civile, i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. Inoltre se il volontario presta la propria opera in un’azienda, il datore di lavoro è tenuto a informarlo sui rischi specifici presenti e le misure di prevenzione e di emergenza.

Per ciò che riguarda le Associazioni di Volontariato sono obbligate alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi se hanno nel loro organico lavoratori subordinati ed equiparati.

Consulenza ad hoc per le associazioni di volontariato

PMI Servizi offre alle associazioni di volontariato una consulenza sulla sicurezza sul lavoro nel volontariato, specifica e professionale disegnata esattamente sulle esigenze dell’associazione.
Il preventivo del servizio di consulenza è gratuito e vi consentirà di capire subito come adeguarsi alla legge evitando sanzioni.

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Di seguito un breve excursus normativo per comprendere come si è evoluta la normativa inerente la sicurezza sul lavoro nel volontariato.

Legge 1° agosto 1991, n. 266: legge quadro sul volontariato

La Legge-quadro sul volontariato, Legge 1° agosto 1991, n. 266, regolamenta le associazioni di volontariato, i rapporti tra queste e le Istituzioni e definisce alcuni termini.
Nella Legge non si fa menzione di sicurezza sul lavoro, tuttavia è la stessa legge a essere richiamata in più punti dal Dlgs 81/2008 .

Dlgs 81: sicurezza sul lavoro per i volontari

Come sopra citato, il Testo Unico della Sicurezza in più parti richiama la Legge quadro sul volontariato.
Nello specifico:

  • Art. 3. – Campo di applicazione

……organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266

  • Art. 4. – Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:……….g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;….

Decreto Interdipartimentale del 13 aprile 2011

Tale decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2011, stabilisce, in otto articoli, quali siano le modalità di applicazione del già citato D. Lgs. 81/08 per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato della protezione civile e, in generale, dei volontari tutti.

Nell’art. 1 vengono semplicemente date definizioni puntuali su cosa siano le organizzazioni di volontariato e cosa si intende per formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario.

L’art. 2, forse il più importante, fissa i campi di applicazione di tali Associazione specificando cosa caratterizza gli interventi che i volontari svolgono in caso di emergenza:

  1. Necessità: intervento immediato anche senza una valutazione preliminare dello stesso;
  2. organizzazione: coordinare uomini, mezzi e logistica con operatività quasi istantanea;
  3. imprevedibilità e indeterminatezza: spesso il volontario presta la sua opera nell’impossibilità di avere precedentemente valutato i rischi dell’intervento secondo quanto invece stabilito negli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08;
  4. deroga: sugli aspetti formali di prevenzione e protezione spesso si deroga pur adottando una prassi abbastanza consolidata dal punto di vista operativo che garantisce comunque la salute e la sicurezza dei volontari coinvolti.

Il decreto introduce, inoltre, il controllo sanitario obbligatorio per tutti gli operatori del settore volontario a carico delle organizzazioni stesse o, per convenzione, con strutture del SSN pubbliche o accreditate.

Nell’art. 7 si fa un distinguo per i volontari delle Cooperative Sociali i cui operatori spesso prestano la propria opera presso sedi diverse da quella della Cooperativa, in questo il volontario dovrà essere debitamente informato e formato da chi godrà della sua opera.

Ultima nota: il decreto non modifica le disposizioni già in essere per i volontari che operano per i Vigili del Fuoco per i quali continuano a valere le stesse regole vigenti per il personale permanente.

Scadenza per gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro per il volontariato

Il termine di scadenza che prevedeva entro il 31 dicembre 2010 l’adeguamento alle norme sulla sicurezza sul lavoro da parte delle associazioni di volontariato è stato prorogato con il Decreto Milleproroghe alla data del 31 marzo 2011.
Entro questa data le associazioni di volontariato sono state messe in regola con tutte le disposizioni previste dal Dlgs.81/2008, quindi anche valutazione dei rischi, adozione di misure di prevenzione, utilizzo di dispositivi di sicurezza.