Adeguamento Sicurezza sul lavoro nel volontariato

Di seguito un breve excursus normativo per comprendere come si è evoluta la normativa inerente la sicurezza sul lavoro nel volontariato.

Legge 1° agosto 1991, n. 266: legge quadro sul volontariato

La Legge-quadro sul volontariato, Legge 1° agosto 1991, n. 266, regolamenta le associazioni di volontariato, i rapporti tra queste e le Istituzioni e definisce alcuni termini.
Nella Legge non si fa menzione di sicurezza sul lavoro, tuttavia è la stessa legge a essere richiamata in più punti dal Dlgs 81/2008 .

Dlgs 81: sicurezza sul lavoro per i volontari

Come sopra citato, il Testo Unico della Sicurezza in più parti richiama la Legge quadro sul volontariato.
Nello specifico:

  • Art. 3. – Campo di applicazione

……organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266

  • Art. 4. – Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:……….g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;….

Decreto Interdipartimentale del 13 aprile 2011

Tale decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 Luglio, entrerà in vigore fra poco più di tre mesi e stabilisce, in otto articoli, quali siano le modalità di applicazione del già citato D. Lgs. 81/08 per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato della protezione civile e, in generale, dei volontari tutti.

Nell’art. 1 vengono semplicemente date definizioni puntuali su cosa siano le organizzazioni di volontariato e cosa si intende per formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario.

L’art. 2, forse il più importante, fissa i campi di applicazione di tali Associazione specificando cosa caratterizza gli interventi che i volontari svolgono in caso di emergenza:

  1. Necessità: intervento immediato anche senza una valutazione preliminare dello stesso;
  2. organizzaizone: coordinare uomini, mezzi e logistica con operatività quasi istantanea;
  3. imprevedibilità e indeterminatezza: spesso il volontario presta la sua opera nell’impossibilità di avere precedentemente valutato i rischi dell’intervento secondo quanto invece stabilito negli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08;
  4. deroga: sugli aspetti formali di prevenzione e protezione spesso si deroga pur adottando una prassi abbastanza consolidata dal punto di vista operativo che garantisce comunque la salute e la sicurezza dei volontari coinviolti.

Il decreto introduce, inoltre, il controllo sanitario obbligatorio per tutti gli operatori del settore volontario a carico delle organizzazioni stesse o, per convenzione, con strutture del SSN pubbliche o accreditate.

Nell’art. 7 si fa un distinguo per i volontari delle Cooperative Sociali i cui operatori spesso prestano la propria opera presso sedi diverse da quella della Cooperativa, in questo il volontario dovrà essere debitamente informato e formato da chi godrà della sua opera.

Ultima nota: il decreto non modifica le disposizioni già in essere per i volontari che operano per i Vigili del Fuoco per i quali continuano a valere le stesse regole vigenti per il personale permanente.

Scadenza per gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro per il volontariato

Il termine di scadenza che prevedeva entro il 31 dicembre l’adeguamento alle norme sulla sicurezza sul lavoro da parte delle associazioni di volontariato è stato prorogato con il Decreto Milleproroghe alla data del 31 marzo 2011.
Entro questa data le associazioni di volontariato dovranno essere in regola con tutte le disposizioni previste dal Dlgs.81/2008, quindi anche valutazione dei rischi, adozione di misure di prevenzione, utilizzo di dispositivi di sicurezza.

Consulenza ad hoc per le associazioni di volontariato

PMI Servizi offre alle associazioni di volontariato una consulenza sulla sicurezza sul lavoro specifica e professionale disegnata esattamente sulle esigenze dell’associazione.
Il preventivo del servizio di consulenza è gratuito e vi considerà di capire subito come adeguarsi alla legge evitando sanzioni.

Contatti e preventivo