Non esiste una data specifica valida per tutti i Documenti di Valutazione dei Rischi. Esistono dei periodi di riferimento che il datore di lavoro deve tenere presenti (farà fede la data certa) e delle “condizioni” che possono richiedere l’aggiornamento del DVR.
Vediamo insieme quando.
In generale il DVR va revisionato quando vi siano aggiornamenti normativi che ne richiedono espressa revisione e quando si verificano “modifiche importanti” nell’azienda.
Nello specifico è l’articolo 29 del Dlgs.81/08 a elencare e descrivere i singoli casi, ovvero quando:
Ulteriori distinzioni vanno fatte per le aziende di nuova costituzione e per le aziende con più o meno di 10 dipendenti.
Per le imprese di nuova costituzione il datore di lavoro deve, entro 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione inizio attività, redigere il Documento; se necessario rinnovarlo, i giorni diventano 30.
Per le imprese con meno di 10 dipendenti sono state introdotte le c.d. procedure standardizzate.