Interpelli sicurezza sul lavoro

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Il Decreto Legislativo 81/08 dedica l’articolo 12 all’Interpello. Al comma 2 del citato articolo è stabilito quanto segue: Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

Il Decreto del Segretario Generale ha ricostituito la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Dlgs 81/08. La Commissione per gli interpelli riceve i quesiti di ordine generale sulla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. I soggetti che possono trasmettere istanze di interpello sono:

  • organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
  • organizzazioni sindacali dei lavoratori
  • consigli nazionali degli ordini
  • collegi professionali