Consulenza per la valutazione del rischio biologico

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La valutazione del rischio biologico è un obbligo del datore di lavoro, il quale deve occuparsene nel momento in cui effettua la valutazione dei rischi in azienda e compila il documento di valutazione dei rischi.

Il rischio biologico è legato a “qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”. Pertanto qualsiasi azienda in cui si fa un uso deliberato (es. laboratori) o meno(es. ospedali) di materiale biologico è obbligata a  effettuare la valutazione del rischio biologico e provvedere ad adottare le conseguenti misure precauzionali per i lavoratori.

Consulenza valutazione rischi

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    Come effettuare la valutazione del rischio biologico

    La valutazione del rischio biologico viene trattata nel DLgs 81/08 nell’articolo 271 dove vengono indicate le procedure che il datore di lavoro deve adottare.

    La c.d. pericolosità biologica di un luogo di lavoro o di una specifica attività lavorativa consiste tanto nell’esposizione al pericolo di contagio (intensità e durata dell’esposizione) quanto nella frequenza di esposizione e nel numero di soggetti coinvolti.
    La rilevazione preventiva degli eventi accidentali che possono portare ad una contaminazione con agenti biologici potenzialmente infettivi è l’unica condotta idonea a configurare un corretto processo di valutazione del rischio e prevenzione dell’insorgere di danni da infezione a carico dei lavoratori, consentendo una prima dicotomia tra rischio biologico osservato (danni già verificatisi) e rischio biologico atteso (stime di danni potenziali).

    Il DVR per ciò che concerne il rischio biologico deve includere:

    • l’indicazione delle fasi del lavoro in cui è presente il rischio biologico;
    • il numero dei lavoratori addetti alle fasi in cui è presente il rischio biologico;
    • nominativo e generalità dell’RSPP;
    • i metodi, le procedure lavorative, le misure preventive applicate;
    • il programma per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

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