Come effettuare la valutazione del rischio biologico
La valutazione del rischio biologico viene trattata nel DLgs 81/08 nell’articolo 271 dove vengono indicate le procedure che il datore di lavoro deve adottare.
La c.d. pericolosità biologica di un luogo di lavoro o di una specifica attività lavorativa consiste tanto nell’esposizione al pericolo di contagio (intensità e durata dell’esposizione) quanto nella frequenza di esposizione e nel numero di soggetti coinvolti.
La rilevazione preventiva degli eventi accidentali che possono portare ad una contaminazione con agenti biologici potenzialmente infettivi è l’unica condotta idonea a configurare un corretto processo di valutazione del rischio e prevenzione dell’insorgere di danni da infezione a carico dei lavoratori, consentendo una prima dicotomia tra rischio biologico osservato (danni già verificatisi) e rischio biologico atteso (stime di danni potenziali).
Il DVR per ciò che concerne il rischio biologico deve includere:
- l’indicazione delle fasi del lavoro in cui è presente il rischio biologico;
- il numero dei lavoratori addetti alle fasi in cui è presente il rischio biologico;
- nominativo e generalità dell’RSPP;
- i metodi, le procedure lavorative, le misure preventive applicate;
- il programma per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
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