Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro prevede indicazioni serrate e dettagliate anche per quanto riguarda il rischio derivante dall’utilizzo di laser e il rischio da radiazioni ottiche artificiali.
È il Capo V del del D.lgs. 81/08 (e conseguente Allegato XXXVII) a occuparsi dell’argomento, in una sezione accolta definitivamente nella normativa italiana il 26 aprile 2010. Titolo della sezione: “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali”. Anche nei settori in cui si riscontri la presenza e l’utilizzo di laser si rende necessaria e obbligatoria una corretta valutazione del rischio e derivante inserimento di tale rischio nel documento obbligatorio di valutazione.
Il datore di lavoro deve in particolare tener presente: il livello, la gamma, la durata delle lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche, il lavori limite di esposizione, gli effetti sulla salute delle persone, i rischi dell’interazione con altre sostanza chimiche presenti, la possibilità di azioni di risanamento, sorgenti multiple di esposizione, la classificazione dei laser pertinente alla norma IEC, informazioni fornite dai fabbricanti.
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