Premessa fondamentale nell’approccio alla valutazione dei rischi in caso di lavoratrici gestanti è il dettato della Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5 ottobre 2000 in cui si afferma che “la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana” ciò nonostante “condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza” o nel periodo di allattamento.
Dunque la prima fase della valutazione dei rischi deve attenere all’identificazione di tutti i rischi (agenti fisici, chimici, biologici, MVC, posture ecc.); una volta individuati occorre verificare se gli stessi rientrano in quelli che la normativa individua come pregiudizievoli per la salute della gestante o del bambino. Nella pratica, se i rischi compaiono tra quelli indicati dagli Allegati A e B del D.lgs. 151/01, allora sono vietati; se invece compaiono nell’Allegato C gli stessi devono essere oggetto di procedure qualitative e quantitative predisponendo le misure di prevenzione e protezione.
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